È legittimo il divieto, che dura ormai da più di cinque anni
, di rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di noleggio con conducente (NCC), fino alla piena operatività del registro informatico pubblico nazionale? Con questo dubbio, la Corte costituzionale, nell’esaminare il ricorso statale contro l’art. 1 della legge regionale della Calabria n. 16 del 2023, ha sollevato dinanzi a sé la questione di legittimità dell’articolo dell’art. 10-bis, comma 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, che appunto stabilisce tale divieto. L’ordinanza n. 35 precisa che la suddetta norma ha consentito la possibilità di bloccare per un tempo “del tutto ingiustificato” il rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di NCC, dovendosi escludere che “sia riconducibile a un motivo di utilità sociale o a un interesse della collettività, apparendo piuttosto rispondere a un’istanza protezionistica”.
Sempre sullo stesso tema, la Corte costituzionale, con la sentenza N. 36, ha dichiarato non fondata, nei sensi indicati in motivazione, la questione di legittimità costituzionale riguardante l’art. 2, comma 4, della legge della Regione Calabria 7 agosto 2023, n. 37. Il Governo lamentava che la legge regionale avesse esteso anche agli NCC la facoltà di fornire servizi innovativi, in contrasto con la disciplina dettata dal legislatore statale, che limiterebbe tale facoltà ai titolari di licenza per il servizio di taxi. La Corte ha osservato, dapprima, che la legge impugnata riguarda il solo servizio di taxi; ha poi rilevato che, dal sistema normativo, non si può evincere alcun “radicale e indiscriminato divieto di erogare servizi innovativi” per coloro che svolgono il servizio di NCC. Le innovazioni, oggi capillarmente diffuse nel settore dei trasporti, “rappresentano il cardine della libertà d’iniziativa economica privata e dell’interazione fra le imprese in un mercato efficiente e attento ai bisogni dei consumatori”.
La Corte ha ribadito che le limitazioni della libertà garantita dall’art. 41 Cost. devono essere funzionali alla tutela di uno specifico interesse pubblico, adeguate e proporzionate rispetto allo scopo da perseguire. Un divieto assoluto di fornire servizi innovativi, invece, “configurerebbe una misura protezionistica a favore di una determinata categoria di imprese, pregiudicando non soltanto la libertà di iniziativa economica privata, che ha la sua cifra caratteristica nella costante ricerca di innovazioni, ma anche il benessere del consumatore”.
A seguito della decisione della Consulta, il presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto ha dichiarato: "Sugli Ncc la Calabria vince una battaglia storica, che abbiamo combattuto nell’interesse collettivo, a favore dei consumatori, per avere servizi più efficienti, per la libertà di impresa. Perdono le corporazioni e perde la logica protezionistica". Occhiuto ha ricordato il doppio intervento legislativo in materia del Consiglio regionale, presieduto da Filippo Mancuso, e che adesso trova riconoscimento da parte della Corte Costituzionale.