La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso del Governo contro alcune disposizioni della legge regionale n. 22 del 7 luglio 2022 ‘Misure per fronteggiare la situazione emergenziale sanitaria’.
Nel dettaglio, la presidenza del Consiglio dei ministri aveva richiesto alla Consulta la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’articolo 2 commi 3, secondo periodo, 4, 5 e 6. Con il provvedimento in questione la Regione Calabria, per sopperire alle carenze di organico nella sanità durante il Covid, aveva introdotto la possibilità di far ricorso a contratti di lavoro autonomo, finanche ai medici (queste le disposizioni oggetto della contestazione) con specializzazione equipollente a quella richiesta o addirittura sprovvisti di specializzazione e, in quest’ultimo caso, di attivare di percorsi formativi al fine di far acquisire al personale le competenze teorico-pratiche necessarie.
Anzitutto, la Corte Costituzionale ha respinto l’eccezione formulata dal Governo, spiegando che la legge calabrese ha “nel suo complesso, un orizzonte temporale limitato, insito nella finalità di fronteggiare le straordinarie esigenze di incrementare le risorse del settore sanitario a seguito dell’emergenza pandemica; limite che, quanto alla transitoria ed eccezionale possibilità di ricorrere all’apporto di medici mediante incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, si rinviene anche nella disciplina posta dal legislatore statale per far fronte alle medesime esigenze con il ricorso a tale tipologia di incarichi (art. 2-bis del d.l. n. 18 del 2020, come convertito, e successive modificazioni)”.
La Consulta ha, in definitiva, dichiarato inammissibili le altre censure per carenza di motivazioni poiché “generiche” e “prive dell’indicazione delle norme statali di riferimento”.