“Sull’invasività dei cinghiali, che sta provocando danni economici - per cui la Regione deve procedere al risarcimento - e sui rischi per l’incolumità delle persone a causa del verificarsi di incidenti stradali, purtroppo i rimedi si stanno rivelando clamorosamente insufficienti.
Ho di recente proposto (con una mozione in Consiglio) che il Dipartimento Agricoltura della Giunta regionale adotti uno schema di avviso pubblico per la presentazione di ‘Progetti pilota per la realizzazione di una filiera di carni di cinghiale calabro’ sulla falsariga di quello già fatto dalla Regione Basilicata. Ma - afferma il consigliere regionale Francesco Pitaro - in attesa che ciò avvenga e per non trascurare di contrastare l’emergenza-cinghiali, ho inviato un’istanza all’Assessore regionale all’Agricoltura, affinché la Regione Calabria dia attuazione alla legge n. 157/1992 e ai principi statuiti dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 21/2021 e, conseguentemente, adotti una delibera di Giunta o altro atto diretto ad autorizzare all’abbattimento dei cinghiali i cacciatori e i proprietari/conduttori dei fondi muniti di licenza per l’esercizio venatorio”. Spiega Pitaro: “La sentenza della Corte costituzionale n. 21/2021 considera non illegittima la legge regionale della Toscana n. 3/1994 nella parte in cui prevede che i piani di abbattimento dei cinghiali possano essere eseguiti anche dai cacciatori. In verità già la legge nazionale n. 157/1992 all’art. 19 comma 2 prevede che le guardie venatorie della Provincia possano avvalersi ‘dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l’esercizio venatorio’. Lo ‘strappo’ (ritenuto legittimo dalla Corte Costituzionale) della legge Toscana - conclude Pitaro - consiste nell’avere inserito tra i soggetti esecutori i semplici cacciatori anche non proprietari dei fondi su cui insistono i piani di abbattimento. E ciò riconsiderando il pregresso orientamento anche alla luce del fatto che le funzioni e il personale dell’ente Provincia sono stati notevolmente ridotti”.
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CALABRIA
ALL’ASSESSORE ALLE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO AGROALIMENTARE DELLA REGIONE CALABRIA
RICHIESTA DI ADOZIONE DI UN ATTO DIRETTO A DARE ATTUAZIONE ALLA LEGGE N. 157/1992 E AI PRINCIPI CONTENUTI NELLA SENTENZA N. 21/2021 DELLA CORTE COSTITUZIONALE E AD AUTORIZZARE I CACCIATORI E I PROPRIETARI CONDUTTORI DI FONDI MUNITI DI LICENZA PER L’ESERCIZIO VENATORIO ALL’ABBATTIMENTO DEI CINGHIALI
Il sottoscritto Avv. Francesco Pitaro, nella qualità di consigliere regionale, con il presente atto,
PREMESSO
Che in Calabria vi è una emergenza determinata dalla presenza numerosa ed incontrollata di cinghiali;
che tale emergenza è determinata dal fatto che i cinghiali ledono continuamente le colture con conseguenti gravissimi danni per gli agricoltori e le aziende agricole;
che, inoltre, i cinghiali, che giungono fino alle zone marine, costituiscono un pericolo per la incolumità delle persone determinando continuamente anche incidente stradali e dovendo la Regione procedere al risarcimento dei danni;
che occorre, pertanto, su tale problematica, intervenire con risolutezza;
che, infatti, è necessario intervenire al fine di realizzare il dovuto controllo faunistico e la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;
che la Legge N. 157/1992 all’art. 19 comma 2 dispone che “Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l’utilizzo di metodi ecologici su parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l’Istituto verifichi l’inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti delle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purchè muniti di licenza per l’esercizio venatorio…”;
che, in buona sostanza, la legge nazionale N. 157/1992 prevede che i proprietari e conduttori di fondi/cacciatori su cui insistono i piani di abbattimento possono procedere all’esecuzione del piano di abbattimento;
che, inoltre, sul tema è intervenuta la recentissima sentenza della Corte Costituzionale del 17/2/2021 N. 21;
che con tale sentenza la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legge della Regione Toscana N. 3/1994 a seguito della impugnazione dinanzi il Tar della delibera di Giunta Regionale (Toscana) N. 71/2019;
che, sostanzialmente, la Regione Toscana ha previsto che anche i cacciatori possano procedere all’abbattimento dei cinghiali;
che la legittimità della legge della Regione Toscana nella parte in cui è stato pure previsto che i cacciatori possano procedere all’abbattimento dei cinghiali è stata pronunciata dalla Corte Costituzionale, riconsiderando il pregresso orientamento, anche alla luce del ridimensionamento delle funzioni e del personale dell’Ente/Provincia;
-che trattasi di una pronuncia che deve essere valutata dalla Regione Calabria e che produce immediati e diretti effetti giuridici di cui l’ente/Regione Calabria deve prendere atto;
che, pertanto, la Regione Calabria deve dare attuazione alla legge 157/1992 e ai principi di cui alla sentenza della Corte Costituzionale N. 21/2021;
che tanto si rende necessario al fine di porre riparo all’emergenza determinata dall’aumento spropositato della popolazione di cinghiali che stanno devastando le colture causando ingenti danni agli agricoltori e alle aziende agricole e che mettono ogni giorni a rischio la incolumità delle persone.
Tutto ciò premesso, con il presente atto, si
CHIEDE
Che il Presidente della Regione Calabria e l’Assessore alle Politiche Agricole e Sviluppo Agroalimentare della Regione Calabria vogliano dare attuazione alla legge N. 157/1992 e ai principi statuiti dalla Corte Costituzionale nella sentenza N. 21/2021 e conseguentemente adottare una delibera di Giunta Regionale o altro atto o provvedimento diretti ad autorizzare all’abbattimento dei cinghiali i cacciatori e i proprietari/conduttori dei fondi muniti di licenza per l’esercizio venatorio.
Catanzaro, 22/2/2021
Avv. Francesco Pitaro
Consigliere Regionale